Art. 19

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

In vigore dal 12 nov 2025
Gestione dei reclami e accesso alla giustizia 1.   Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico, un vettore dell’UE, un vettore di un paese terzo, o uno speditore, oppure un operatore, un agente o un comandante di una nave marittima non rispetti il presente regolamento. Ai fini del primo comma, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente o coloro che promuovono la tutela dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente. 2.   Le autorità competenti valutano i reclami motivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, adottano le misure necessarie per verificare detti reclami, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell’organizzazione. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2. 3.   Quanto prima, le autorità competenti informano le persone di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della loro decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona di cui al paragrafo 1 abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell’autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
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