Art. 20

Sanzioni

In vigore dal 12 nov 2025
Sanzioni 1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva UE/2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni. 3.   Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al paragrafo 2 è pari ad almeno il 3 % del suo fatturato annuo a livello dell’Unione nell’esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa di natura pecuniaria è comminata. 4.   Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e l’entità della violazione; b) la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente; c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata. 6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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Sanzioni (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/2365) — Testo vigente | Portale Normativo