Art. 22
Modifica degli allegati
In vigore dal 12 nov 2025
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare:
a)
le prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punti 2, 3, 4 e 5;
b)
l’allegato III, punti 1), 2) e 3), per aggiungere o rimuovere prescrizioni relative alle attrezzature o procedure o per specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle procedure esistenti; e
c)
i dettagli dei moduli di cui agli allegati II e IV.
2. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base degli elementi seguenti:
a)
l’esperienza acquisita nell’attuazione degli ;
b)
le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
c)
le norme internazionali pertinenti;
d)
le specificità dei settori di attività;
e)
le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese; oppure
f)
il progresso tecnico e gli sviluppi scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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