Art. 22

Modifica degli allegati

In vigore dal 12 nov 2025
Modifica degli allegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare: a) le prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punti 2, 3, 4 e 5; b) l’allegato III, punti 1), 2) e 3), per aggiungere o rimuovere prescrizioni relative alle attrezzature o procedure o per specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle procedure esistenti; e c) i dettagli dei moduli di cui agli allegati II e IV. 2.   La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base degli elementi seguenti: a) l’esperienza acquisita nell’attuazione degli ; b) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; c) le norme internazionali pertinenti; d) le specificità dei settori di attività; e) le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese; oppure f) il progresso tecnico e gli sviluppi scientifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2365:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica degli allegati (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/2365) — Testo vigente | Portale Normativo