Art. 25

Valutazione e riesame

In vigore dal 12 nov 2025
Valutazione e riesame 1.   Entro il 17 dicembre 2033, la Commissione effettua una valutazione dell’attuazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. La relazione comprende almeno gli elementi seguenti: a) l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento; b) le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2; c) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; d) il contributo del presente regolamento all’obiettivo generale di ridurre l’inquinamento da microplastiche del 30 % entro il 2030; e) una valutazione dell’eventuale necessità di intraprendere azioni supplementari per quanto riguarda ulteriori fonti di rilascio non intenzionale di microplastiche al fine di conseguire l’obiettivo dell’Unione di ridurre l’inquinamento da microplastiche; f) i dati e i risultati scientifici più recenti; g) una valutazione dei dati e dei risultati scientifici più recenti per quanto riguarda la tracciabilità chimica dei pellet di plastica e la pertinenza di introdurre una firma chimica unica; h) l’interazione del presente regolamento con le pertinenti iniziative internazionali in materia di dispersione di pellet di plastica, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo; i) una valutazione dell’impatto sull’attuazione del presente regolamento generato dall’esclusione da determinati obblighi di cui al presente regolamento degli operatori economici che manipolano pellet di plastica al di sotto di determinate soglie, nonché della pertinenza di stabilire una soglia per i vettori; j) una valutazione dell’effetto generato dalle esenzioni concesse a norma dell’ rispetto al conseguimento dell’obiettivo di prevenire fuoriuscite e dispersioni; k) una valutazione del rispetto, da parte dei vettori, in particolare i vettori dei paesi terzi, degli obblighi di cui al presente regolamento; l) una valutazione dell’efficacia relativa dei diversi mezzi di comunicazione delle informazioni di cui all’. 2.   Se del caso, la relazione è accompagnata dalla presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Nel caso in cui l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) adotti misure per la sicurezza del trasporto di pellet di plastica via nave e per la prevenzione dell’inquinamento marino causato da pellet di plastica trasportati via nave, la Commissione valuta tali misure, compresa la necessità di assicurare l’allineamento alle stesse e, se del caso, adotta una proposta legislativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2365:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo