Art. 11

Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione 1.   A norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, e all’ del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafi da 1 a 4, se del caso, e se è conforme all’, paragrafo 7. 2.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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