Art. 11 · Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

Art. 11

Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione 1.   A norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, e all’ del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafi da 1 a 4, se del caso, e se è conforme all’, paragrafo 7. 2.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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