Art. 13

Comunicazione dell’approvazione di una modifica temporanea

In vigore dal 30 ott 2024
Comunicazione dell’approvazione di una modifica temporanea 1.   La comunicazione di una modifica temporanea a un disciplinare approvata di cui all’, paragrafi 2 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica temporanea, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica; c) il nome delle autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che comunica la modifica temporanea alla Commissione; d) la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano di cui all’, paragrafi 2 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27. I recapiti del gruppo di produttori e delle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettera c), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali gruppi di produttori e autorità non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 2.   Se è presentata da uno Stato membro, la comunicazione contiene: a) la dichiarazione attestante che l’approvazione e la comunicazione della modifica temporanea soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica temporanea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso; b) la decisione nazionale di approvazione della modifica temporanea pubblicata a livello nazionale; c) la decisione o l’atto con cui le autorità competenti impongono misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie o riconoscono formalmente lo stato di calamità naturale o le condizioni meteorologiche sfavorevoli o le significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi gli eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime, o il riferimento elettronico corrispondente alla pubblicazione a livello nazionale. 3.   Le comunicazioni di approvazione di una modifica temporanea relativa a prodotti originari di paesi terzi sono corredate degli elementi seguenti: a) la decisione di approvazione della modifica temporanea nel paese terzo; b) la decisione o l’atto, pubblicati a livello nazionale, con cui le autorità competenti impongono misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie o riconoscono formalmente lo stato di calamità naturale o le condizioni meteorologiche sfavorevoli o le significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi gli eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime; c) la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. 4.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 5.   Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VI del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
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