Art. 7

Descrizione di più prodotti distinti

In vigore dal 30 ott 2024
Descrizione di più prodotti distinti Se la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente. Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori. Il termine può inoltre fare riferimento a prodotti agricoli oggetto di classificazioni diverse nell’ambito della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (11) o a vini e bevande spiritose che rientrano nelle diverse categorie elencate rispettivamente nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787.
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