Art. 9

Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni

In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni 1.   Un’opposizione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione; c) una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome; d) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione; e) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali; f) l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143; g) i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione; h) l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione. Se del caso, l’opposizione può essere corredata di documenti giustificativi. L’opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II. 2.   La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione; b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione; c) il nome dell’opponente o degli opponenti; d) il risultato delle consultazioni; e) l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche; f) l’indicazione se lo Stato membro richiedente ritenga necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (12). In caso di modifica del disciplinare, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare pubblicato ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 rimanda al disciplinare aggiornato. Se il riferimento pubblicato a norma di tale articolo non era elettronico, è allegato il disciplinare modificato. Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è accluso alla notifica. La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:26:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo