Art. 9
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni
In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni
1. Un’opposizione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a)
il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b)
il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c)
una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome;
d)
il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
e)
la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;
f)
l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
g)
i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione;
h)
l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione.
Se del caso, l’opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.
L’opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II.
2. La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:
a)
il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;
b)
il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;
c)
il nome dell’opponente o degli opponenti;
d)
il risultato delle consultazioni;
e)
l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche;
f)
l’indicazione se lo Stato membro richiedente ritenga necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (12).
In caso di modifica del disciplinare, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare pubblicato ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 rimanda al disciplinare aggiornato. Se il riferimento pubblicato a norma di tale articolo non era elettronico, è allegato il disciplinare modificato.
Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è accluso alla notifica.
La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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