Art. 2

Domande di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Domande di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   Il documento unico, la documentazione di accompagnamento, la dichiarazione dello Stato membro che attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione, l’eventuale periodo transitorio concesso o proposto dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, le informazioni sulla relativa opposizione ricevibile e il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono redatti utilizzando i moduli messi a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione. 2.   Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata al di fuori dell’Unione, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare nel paese terzo sono redatti utilizzando il modulo riportato nell’allegato I per ciascun settore agricolo (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose). Il disciplinare, la documentazione di accompagnamento, la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel paese di origine e la procura, se del caso, di cui all’, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/1143 sono comunicati senza utilizzare un modello specifico. I documenti di cui al presente paragrafo sono trasmessi alla Commissione in un formato che consenta il trattamento testi. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Una domanda di registrazione comune contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli elementi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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