Art. 14

Cancellazione

In vigore dal 30 ott 2024
Cancellazione 1.   La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione; c) il nome dello Stato membro, del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo che presenta alla Commissione la richiesta di cancellazione; d) il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso; e) per le domande presentate da paesi terzi, il nome delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; f) una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo delle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere c) e d); g) la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143; h) l’indicazione che la cancellazione è chiesta a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143; i) spiegazioni e motivi della cancellazione; j) nel caso di una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143. I recapiti della persona fisica o giuridica o dell’autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali persone, autorità od organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 2.   La richiesta di cancellazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato VII del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Gli Stati membri possono avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere d) e f), possono essere omesse. 4.   In caso di cancellazione su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica su iniziativa dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è presentata da un agente incaricato dai produttori, tranne nel caso di un unico produttore. 6.   La richiesta di cancellazione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 presentata alla Commissione contiene: a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione; c) l’indicazione che la cancellazione è chiesta a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143; d) nel caso di una richiesta presentata da uno Stato membro alla Commissione, il nome dello Stato membro, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato o dal gruppo di produttori riconosciuto di tale prodotto e, in quest’ultimo caso, il nome del gruppo di produttori riconosciuto; e) nel caso di una richiesta presentata da un’autorità di un paese terzo alla Commissione, il nome dell’autorità del paese terzo e l’indicazione che la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto; f) nel caso di una richiesta presentata direttamente alla Commissione dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato stabiliti o residenti nel paese terzo, il nome dell’agente incaricato dai produttori che presentano la richiesta, la sua procura e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto; g) la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori riconosciuto o dell’agente che rappresenta i produttori di cui al primo comma, lettere d), e) e f), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali autorità, gruppi di produttori e agenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 7.   La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 8.   Le informazioni da pubblicare a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1 o 6 del presente articolo.
Storico versioni

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