Art. 15
Controllo formale delle richieste di cancellazione
In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle richieste di cancellazione
1. A norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica sia completa e che sia stata presentata conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, e all’ del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento.
Una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafo 1 o 6, e se è conforme all’, paragrafo 2 o 7.
2. Una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa l’entità richiedente.
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