Art. 35
Comunicazioni con la Commissione
In vigore dal 30 ott 2024
Comunicazioni con la Commissione
1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione dei capi I, II e III del regolamento (UE) 2024/1143 sono comunicati alla Commissione con le modalità seguenti:
a)
per le autorità competenti degli Stati membri, attraverso i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
b)
per le autorità competenti, i gruppi di produttori, le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.
Il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a). del presente paragrafo.
La Commissione tiene informati gli Stati membri delle modifiche apportate ai sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i documenti seguenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
a)
l’opposizione di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1;
b)
la notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2;
c)
la richiesta di cancellazione di cui agli .
3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso il sistema digitale pertinente a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a).
La Commissione fornisce informazioni per posta elettronica alle autorità competenti, ai gruppi di produttori, alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 2.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche né informazioni personali.
La Commissione può conservare, archiviare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell’Unione e a tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati dagli Stati membri, attraverso i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Storico versioni
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