Art. 34

Uso dei simboli e delle indicazioni

In vigore dal 30 ott 2024
Uso dei simboli e delle indicazioni 1.   I simboli dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono riprodotti in conformità dell’allegato XVII del presente regolamento. 2.   I simboli dell’Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1143, se figurano sull’etichetta di un prodotto, sono accompagnati dal nome registrato. 3.   Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all’interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, quali figurano nell’allegato XVII.
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Uso dei simboli e delle indicazioni (Art. 34 Regolamento (UE) 2025/26) — Testo vigente | Portale Normativo