Art. 36

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni 1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui all’ si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione. 2.   La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e dei fascicoli trasmessi tramite il sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso tale sistema. La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di un’indicazione geografica, domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate. La conferma del ricevimento comprende almeno gli elementi seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome del prodotto interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni di cui al primo comma attraverso il sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). 3.   La Commissione conferma per posta elettronica il ricevimento di tutte le comunicazioni e di tutti i fascicoli ricevuti per posta elettronica. La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di un’indicazione geografica, domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate e richiesta di cancellazione. La conferma del ricevimento comprende almeno gli elementi seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome del prodotto interessato; c) la data di ricevimento. La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione di cui al primo comma tramite posta elettronica. 4.   L’ del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:26:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni (Art. 36 Regolamento (UE) 2025/26) — Testo vigente | Portale Normativo