Art. 33

Attestazione del rispetto del disciplinare

In vigore dal 30 ott 2024
Attestazione del rispetto del disciplinare 1.   Se uno Stato membro applica un sistema di attestazioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, l’attestazione che certifica il rispetto del disciplinare di cui a tale articolo può essere in formato elettronico. Può essere resa disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare l’attestazione. Quest’ultima reca la data di rilascio ed è scritta in caratteri latini o è accompagnata da una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini. Se uno Stato membro applica un sistema di elenchi di operatori approvati di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, l’estratto dell’elenco di cui a tale articolo può essere in formato elettronico e può essere reso disponibile su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e da cui l’operatore può scaricare un estratto ufficiale dell’elenco corrispondente. L’estratto dell’elenco reca la data alla quale è stato stilato. L’estratto dell’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini. 2.   L’attestazione e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1 contengono almeno i dati seguenti: a) il nome della specialità tradizionale garantita; b) un numero di identificazione di serie che identifica l’operatore all’interno del sistema; c) il nome e le informazioni di contatto dell’operatore; d) il nome e i recapiti dell’organismo delegato o della persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco; e) le attività dell’operatore cui si applica l’attestazione o l’estratto dell’elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (devono essere precisate dall’autorità che rilascia l’attestazione); f) la data di rilascio dell’attestazione o della redazione dell’estratto dell’elenco; g) la firma, il sigillo o il marchio dell’organismo delegato o dell’autorità responsabile dell’estratto dell’elenco, che possono essere in formato elettronico; h) la classificazione del prodotto di cui al registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. 3.   Al fine di agevolare la libera circolazione nell’Unione, le autorità e gli organismi che rilasciano l’attestazione e redigono l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono utilizzare il modulo di cui all’allegato XVI. 4.   Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, l’operatore il cui prodotto recante la specialità tradizionale garantita registrata è importato nell’Unione mette a disposizione dell’importatore del prodotto nell’Unione, su sua richiesta, una prova della certificazione di un operatore di un prodotto recante detta specialità tradizionale garantita fornita dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione di detto paese terzo. La prova della certificazione di cui al primo comma può consistere in un’attestazione o in un estratto dell’elenco di operatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione. La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili nello o negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell’importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo. 5.   Su richiesta, l’importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle specialità tradizionali garantite sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell’Unione. L’importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali.
Storico versioni

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