Art. 32
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
In vigore dal 30 ott 2024
Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione
1. Il registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle specialità tradizionali garantite, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richieste di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche e le cancellazioni. La Commissione è titolare di tale registro. La soluzione digitale è gestita dalla Commissione, che la ospita sui suoi server.
2. I dati seguenti sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1, se del caso:
a)
il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, nella grafia originale, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
b)
la classificazione del prodotto di cui all’allegato XVIII;
c)
la data di presentazione della domanda alla Commissione;
d)
la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
e)
il riferimento elettronico alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
f)
la data di registrazione;
g)
il riferimento elettronico allo strumento di registrazione del nome;
h)
l’indicazione del paese o dei paesi di origine della domanda;
i)
il numero di fascicolo;
j)
i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di domande originarie di paesi terzi.
3. Se la Commissione approva una modifica di un disciplinare, i dati relativi alla modifica sono registrati seguendo l’elenco di cui al paragrafo 2, se del caso, con effetto dalla data in cui la modifica è applicabile nell’Unione. Il riferimento elettronico alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei regolamenti che approvano una modifica deve essere registrato.
4. Se la registrazione di una specialità tradizionale garantita è stata cancellata, nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione figura il nome cancellato a decorrere dalla data in cui prende effetto l’atto di esecuzione pertinente. La cancellazione resta iscritta in tale registro, unitamente al riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
5. Se la Commissione riceve una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica o una richiesta di cancellazione, il nome, il numero di fascicolo, la classe di prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione deve essere iscritta la decisione di rigetto delle domande, compreso il riferimento elettronico alla decisione di rigetto.
6. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo rimangono nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:26:oj#art-32