Art. 34
Uso dei simboli e delle indicazioni
In vigore dal 30 ott 2024
Uso dei simboli e delle indicazioni
1. I simboli dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono riprodotti in conformità dell’allegato XVII del presente regolamento.
2. I simboli dell’Unione, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1143, se figurano sull’etichetta di un prodotto, sono accompagnati dal nome registrato.
3. Le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» e «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all’interno del simbolo possono essere utilizzate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, quali figurano nell’allegato XVII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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