Art. 12

Comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria

In vigore dal 30 ott 2024
Comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria 1.   La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria a un disciplinare approvata di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/27 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica; c) il nome delle autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che comunica la modifica ordinaria alla Commissione; d) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143; e) la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico. I recapiti dei gruppi di produttori e delle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettera c), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali gruppi di produttori e autorità non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 2.   Se la comunicazione è presentata da uno Stato membro deve essere corredata dei documenti seguenti: a) la decisione nazionale di approvazione della modifica ordinaria nella versione pubblicata di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27; b) una dichiarazione dello Stato membro attestante che l’approvazione e la comunicazione della modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso; c) se del caso, la versione consolidata del documento unico, nella versione modificata, pubblicata a livello nazionale o, nel caso di cui all’, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico da pubblicare a livello di Unione a titolo informativo; d) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato a livello nazionale, nella versione modificata. Gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione. 3.   Le comunicazioni di approvazione di una modifica ordinaria relativa a prodotti originari di paesi terzi sono corredate degli elementi seguenti: a) la decisione di approvazione della modifica ordinaria nel paese terzo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/27; b) se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata, o, nel caso di cui all’, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico; c) la versione consolidata del disciplinare modificato; d) la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. 4.   La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 5.   Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato V. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
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