Art. 3

Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   A norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di registrazione sia completa e che sia stata presentata conformemente all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, e all’ del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. 2.   La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario di un paese terzo è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   Il documento unico è considerato completo se contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’ del regolamento (UE) 2019/787 rispettivamente per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose. 5.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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