Art. 23

Presentazione del disciplinare

In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione del disciplinare 1.   Se il nome di una specialità tradizionale garantita è accompagnato dall’affermazione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, detta affermazione deve figurare nel disciplinare. 2.   I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel disciplinare devono essere pubblicati. 3.   Il disciplinare incluso in una domanda di registrazione presentata da un paese terzo deve essere in un formato che consenta il trattamento testi.
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Presentazione del disciplinare (Art. 23 Regolamento (UE) 2025/26) — Testo vigente | Portale Normativo