Art. 22

Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di registrazione sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. 2.   La domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da uno Stato membro è considerata completa se è conforme all’, paragrafo 1. 3.   La domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da un paese terzo è considerata completa se è conforme all’, paragrafo 2. 4.   Il disciplinare è considerato completo se contiene tutte le informazioni richieste dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1143. 5.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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