Art. 20

Prova dell’origine

In vigore dal 30 ott 2024
Prova dell’origine Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata. Gli operatori devono poter individuare: a) il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e di prodotti ricevuti; b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
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