Art. 8

Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda

In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda 1.   Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 vengono apportate modifiche al disciplinare, lo Stato membro aggiorna il documento unico e garantisce che il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimandi alla sua versione aggiornata. 2.   Se lo Stato membro ritiene che le modifiche apportate al disciplinare siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono soggette a una procedura nazionale di opposizione supplementare. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione aggiornata del documento unico, adattata sulla base del disciplinare aggiornato, sia comunicata alla Commissione. 3.   Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda relativa a un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il documento unico e il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:26:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo