Art. 98

Protezione dei dati

In vigore dal 31 mag 2024
Protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 e all' del regolamento (UE) 2024/1624 è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1725 e dell' del regolamento (UE) 2016/679. Nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell', aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati. Previa autorizzazione della Commissione, l'Autorità consulta anche il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici. 2.   Conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità è autorizzata ad adottare norme interne che limitano l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 e all' del regolamento (UE) 2024/1624.
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Protezione dei dati (Art. 98 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo