Art. 54

Orientamenti e raccomandazioni

In vigore dal 31 mag 2024
Orientamenti e raccomandazioni 1.   Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e raccomandazioni rivolti alle autorità di supervisione, ai supervisori, alle FIU o ai soggetti obbligati. 2.   L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche su tali orientamenti e raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla portata, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni e le rende pubbliche. 3.   Le autorità di supervisione, i supervisori, le FIU e i soggetti obbligati compiono ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e a tali raccomandazioni. Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ogni autorità di supervisione, supervisore o FIU conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione. L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU riceve preavviso di tale pubblicazione. Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola. 4.   Nella relazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), l'Autorità elenca gli orientamenti e le raccomandazioni da essa emanati. 5.   Gli orientamenti e le raccomandazioni emanate dall'Autorità sostituiscono gli orientamenti e le raccomandazioni precedentemente emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU sulla stessa materia. A condizione che siano ancora pertinenti, gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU a norma della direttiva (UE) 2015/849 (40) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/1113 restano applicabili fino a quando inizieranno ad applicarsi i nuovi orientamenti e le nuove raccomandazioni emanati dall'Autorità sullo stesso argomento. L'Autorità prevede un adeguato periodo di transizione per l'applicazione dei nuovi orientamenti e raccomandazioni.
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