Art. 53

Norme tecniche di attuazione

In vigore dal 31 mag 2024
Norme tecniche di attuazione 1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l’Autorità trasmette tali norme tecniche di attuazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione. Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo. 2.   Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 3.   Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione. Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo. 4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di attuazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.
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