Art. 1

Istituzione e ambito di intervento

In vigore dal 31 mag 2024
Istituzione e ambito di intervento 1.   È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («Autorità»). 2.   L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento, in particolare quelli stabiliti all', e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, nonché di tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli stabiliti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità quelli stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e quelli stabiliti da altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione. 3.   L'obiettivo dell'Autorità è la protezione dell'interesse pubblico, la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno: a) prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) contribuendo a individuare e valutare i rischi e le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno; c) assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («AML/CFT») in tutto il mercato interno; d) contribuendo a una convergenza della supervisione nel settore della AML/CFT in tutto il mercato interno; e) contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di operazioni o attività sospette da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU»); f) sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
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