Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2024
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624 e all' della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti: 1) «soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'; 2) «soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato; 3) «sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri; 4) «autorità non preposta all'AML/CFT»: a) un'autorità competente quale definita all', paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); b) la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013; c) l'autorità di risoluzione designata in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE; d) l’autorità designata, quale definita all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE; e) l’autorità competente, quale definita all', punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.
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