Art. 13
Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati
In vigore dal 31 mag 2024
Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati
1. Gli enti creditizi e gli enti finanziari e i gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, il cui profilo di rischio residuo è stato classificato come elevato in conformità dell', si qualificano come soggetti obbligati selezionati.
2. Tuttavia, qualora più di 40 soggetti siano identificati in conformità del paragrafo 1, l'Autorità può, in consultazione con le autorità di supervisione, decidere di limitare la selezione a un numero specifico diverso, superiore a 40, di soggetti o di gruppi.
Nel decidere in merito al numero specifico diverso di soggetti obbligati selezionati di cui al primo comma, l'Autorità tiene conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o di impiegare il numero necessario di personale di supervisione e di supporto e garantisce che l'aumento necessario delle risorse finanziarie e umane sia fattibile.
In conformità della decisione sul numero massimo, i soggetti obbligati selezionati sono quelli che si qualificano in conformità del paragrafo 1, che operano nel numero più elevato di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.
Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al terzo comma, risulti un numero superiore a quello massimo stabilito di soggetti obbligati selezionati, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma di tale comma e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.
3. Qualora in uno Stato membro nessun ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi e di enti finanziari che vi è stabilito, autorizzato o registrato o ha una filiazione, e il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifichi come un soggetto obbligato selezionato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità svolge un processo di selezione supplementare in tale Stato membro, sulla base della metodologia di cui all', paragrafo 7, lettera b).
In seguito al processo di selezione supplementare, l'ente creditizio, l'ente finanziario o il gruppo di enti creditizi e di enti finanziari stabilito o registrato in tale Stato membro, il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.
Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari nello Stato membro in questione presentino un profilo di rischio che è classificato come elevato, il soggetto che opera nel numero più elevato di Stati tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi si qualifica come un soggetto obbligato selezionato. Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari operino nello stesso numero di Stati membri, il soggetto che presenta il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.
4. L'Autorità avvia il primo processo di selezione entro il 1o luglio 2027 e lo conclude entro sei mesi dalla data di avvio. Successivamente, il processo di selezione è svolto ogni tre anni a partire dalla data di avvio della prima selezione e, per ogni processo di selezione, si conclude entro sei mesi. L'elenco dei soggetti obbligati selezionati è pubblicato dall'Autorità senza indebito ritardo una volta completato il processo di selezione. L'Autorità inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco.
5. Prima della pubblicazione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità informa le pertinenti autorità non preposte all'AML/CFT degli esiti del processo di valutazione e di classificazione del rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati sottoposti a una valutazione.
6. Un soggetto obbligato selezionato rimane soggetto a supervisione diretta da parte dell'Autorità finché quest'ultima non inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sulla base di un elenco definito per il successivo periodo di selezione che non comprenda più tale soggetto obbligato.
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