Art. 15

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta 1.   Fatto salvo il potere dell'Autorità ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. 2.   Se del caso, i supervisori del settore finanziario assistono l'Autorità nella predisposizione e nell'attuazione di qualsiasi atto relativo ai compiti di cui all', paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne tutti i soggetti obbligati selezionati, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Essi seguono le istruzioni fornite dall'Autorità nell'assolvimento di tali compiti. 3.   L'Autorità predispone norme tecniche di attuazione che specifichino: a) le condizioni alle quali i supervisori del settore finanziario devono prestare assistenza all'Autorità ai sensi del paragrafo 2; b) il processo di valutazione periodica di cui all', paragrafo 1, compresi i ruoli delle autorità di supervisione e dell'Autorità nel valutare il profilo di rischio degli enti creditizi e degli enti finanziari di cui a tale paragrafo; c) le disposizioni operative per il trasferimento di compiti e di poteri di supervisione all'Autorità o dall'Autorità al livello nazionale in seguito a un processo di selezione, incluse disposizioni sulla continuità delle procedure di supervisione o delle indagini in sospeso; d) le procedure per la predisposizione e l'adozione di decisioni relative alla selezione dei soggetti obbligati; e) le norme e le disposizioni dettagliate sulla composizione e il funzionamento dei gruppi di supervisione congiunti di cui all', paragrafi 1 e 2. L'Autorità presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'.
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