Art. 17
Richiesta di informazioni
In vigore dal 31 mag 2024
Richiesta di informazioni
1. L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e da altra normativa applicabile dell'Unione.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste senza indebito ritardo assicurandosi che siano chiare, accurate e complete. Legali debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Detti clienti restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
3. Qualora ottenga le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, l'Autorità mette tali informazioni a disposizione del supervisore del settore finanziario interessato.
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