Art. 19
Ispezioni in loco
In vigore dal 31 mag 2024
Ispezioni in loco
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all'. Per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, l'Autorità chiede e ottiene l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone fisiche e giuridiche.
2. L'Autorità può decidere di affidare l'esecuzione delle ispezioni in loco a un gruppo di supervisione congiunto conformemente all' o a un gruppo dedicato, che potrebbe includere, se del caso, membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni in loco, in cooperazione con i supervisori del settore finanziario.
3. Il personale dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone fisiche e giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'Autorità e, per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il personale dell'Autorità e le altre persone autorizzate dall'Autorità possono esercitare i poteri loro conferiti conformemente all'.
4. Le persone fisiche e giuridiche di cui all', sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dall'Autorità.
5. I membri del personale del supervisore del settore finanziario e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dal supervisore stesso dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la supervisione e il coordinamento dell'Autorità, attivamente assistenza ai membri del personale di quest'ultima e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 3. Anche il personale dei supervisori del settore finanziario dello Stato membro interessato ha diritto di partecipare alle ispezioni in loco.
6. Qualora una persona si opponga all'esecuzione di un'ispezione in loco ordinata a norma del presente articolo, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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