Art. 16
Gruppi di supervisione congiunti
In vigore dal 31 mag 2024
Gruppi di supervisione congiunti
1. È istituito un gruppo di supervisione congiunto per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato. Ogni gruppo di supervisione congiunto è composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell'Autorità («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»).
2. Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto assicura il coordinamento del lavoro all'interno di tale gruppo. A tale scopo i membri del gruppo di supervisione congiunto si attengono alle istruzioni di tale coordinatore per quanto attiene ai loro compiti in seno a detto gruppo. Ciò non pregiudica i loro compiti e doveri all'interno dei rispettivi supervisori del settore finanziario.
Ciascun supervisore del settore finanziario che nomina più di un membro del personale del gruppo di supervisione congiunto in conformità del paragrafo 4 può designare uno di essi quale sub-coordinatore («sub-coordinatore nazionale»). I sub-coordinatori nazionali assistono il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento dei compiti all'interno del gruppo di supervisione congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario che ha nominato il pertinente sub-coordinatore nazionale. Il sub-coordinatore nazionale può dare istruzioni ai membri del gruppo di supervisione congiunto nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario, a condizione che tali istruzioni non siano in conflitto con le istruzioni fornite dal coordinatore del gruppo di supervisione congiunto.
3. I compiti di un gruppo di supervisione congiunto comprendono quanto segue:
a)
svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;
b)
coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti obbligati selezionati e predisposizione di misure di supervisione, se necessario;
c)
partecipazione alla predisposizione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo, tenendo conto delle revisioni, delle valutazioni e delle ispezioni in loco di cui alle lettere a) e b);
d)
gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.
4. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di supervisione congiunti. L'Autorità e i rispettivi supervisori del settore finanziario nominano una o più persone del loro personale come membro o membri di un gruppo di supervisione congiunto. Un membro può essere nominato come membro di più di un gruppo di supervisione congiunto.
5. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario si consultano e si accordano in merito all'uso del personale per quanto concerne i gruppi di supervisione congiunti.
6. L'Autorità predispone regole e procedure operative interne relative alla composizione dei gruppi di supervisione congiunti, in particolare per quanto riguarda il personale di ciascun supervisore del settore finanziario, lo status del personale dei supervisori del settore finanziario e l'assegnazione delle risorse umane da parte dell'Autorità ai gruppi di supervisione congiunti, che garantiscono che tali gruppi siano composti da personale con un sufficiente livello di conoscenze, competenze ed esperienza, e con una sufficiente varietà di conoscenze, percorso professionale, competenze ed esperienza.
Storico versioni
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