Art. 18

Indagini generali

In vigore dal 31 mag 2024
Indagini generali 1.   Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica da esso impiegata o a qualsiasi persona giuridica appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro. A tal fine, l'Autorità può: a) richiedere l'esibizione di documenti; b) esaminare i libri e i documenti contabili delle persone interessate e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti; c) ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni; d) ottenere l'accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o da altri processi digitali; e) ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all' o dai loro rappresentanti o dal loro personale; f) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine. 2.   Le persone di cui all' sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche agevolando l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all', in modo che i predetti poteri di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.
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