Art. 20

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

In vigore dal 31 mag 2024
Autorizzazione di un'autorità giudiziaria 1.   Se l'ispezione in loco di cui all' richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione. 2.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali essa sospetta una violazione degli atti di cui all', paragrafo 2, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione dell'Autorità.
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