Art. 14
Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario
In vigore dal 31 mag 2024
Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario
1. Un supervisore del settore finanziario può presentare all'Autorità una richiesta giustificata affinché assuma la supervisione diretta ed esegua i compiti di cui all', paragrafo 2, nei confronti di un soggetto obbligato non selezionato.
La richiesta di cui al primo comma è presentata solamente in circostanze eccezionali allo scopo di affrontare a livello dell’Unione un maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o la mancata conformità di un soggetto obbligato non selezionato e di garantire un'applicazione coerente di livelli di supervisione elevati.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1:
a)
identifica il soggetto obbligato non selezionato rispetto al quale il supervisore del settore finanziario ritiene che l'Autorità debba assumere la supervisione diretta;
b)
indica i motivi per cui è necessaria la supervisione diretta AML/CFT del soggetto obbligato non selezionato;
c)
identifica e giustifica debitamente la data di trasferimento proposta e il periodo per il quale si richiede il trasferimento di compiti e di poteri; e
d)
fornisce tutte le informazioni, i dati e gli elementi di prova necessari che potrebbero essere utili per la valutazione della richiesta.
3. La richiesta del supervisore del settore finanziario è accompagnata da una relazione che indichi i precedenti in materia di supervisione e il profilo di rischio del soggetto obbligato non selezionato interessato. Il soggetto obbligato non selezionato è informato della richiesta e del calendario in essa proposto.
4. L'Autorità valuta la richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi o entro un periodo di tempo che consente il trasferimento di compiti e poteri entro la data proposta nella richiesta, se quest'ultima è posteriore. L'Autorità acconsente alla richiesta di trasferimento della supervisione diretta solamente qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
il supervisore del settore finanziario richiedente può dimostrare l'inefficacia delle misure di supervisione imposte al soggetto obbligato non selezionato in relazione a gravi, ripetute o sistematiche violazioni degli obblighi applicabili;
b)
il maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o le violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi applicabili riguardano vari soggetti all'interno di un gruppo di soggetti obbligati non selezionati e i supervisori del settore finanziario interessati concordano sul fatto che un'azione di supervisione coordinata a livello di Unione sarebbe più efficace per provi rimedio;
c)
la richiesta riguarda una mancanza di capacità temporanea, obiettiva e dimostrabile al livello del supervisore del settore finanziario per affrontare in modo adeguato e tempestivo il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di un soggetto obbligato non selezionato.
5. Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità constati che le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono soddisfatte, esso adotta una decisione destinata al supervisore del settore finanziario richiedente e al soggetto obbligato non selezionato per notificare loro l'accettazione della richiesta. La decisione specifica la data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta e la durata di tale supervisione. A partire dalla data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta, il soggetto obbligato non selezionato interessato è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini del presente regolamento.
Al termine del periodo di supervisione diretta da parte dell'Autorità, indicato nella decisione di cui al primo comma, i compiti e i poteri relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato interessato sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario, a meno che l'Autorità non proroghi l’applicazione di tale decisione in seguito a una richiesta corrispondente presentata dal supervisore del settore finanziario in conformità dei paragrafi da 1 a 4.
6. Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità respinga la richiesta del supervisore del settore finanziario, esso fornisce le relative motivazioni per iscritto, indicando chiaramente quali condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono state soddisfatte. L'Autorità consulta il supervisore del settore finanziario prima di adottare una decisione e garantisce che il soggetto obbligato non selezionato sia informato dell'esito del processo.
Storico versioni
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