Art. 5

Compiti

In vigore dal 31 mag 2024
Compiti 1.   L'Autorità svolge i compiti seguenti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno: a) monitora gli sviluppi nel mercato interno e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; b) monitora gli sviluppi in paesi terzi e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT che si ripercuotono, o hanno il potenziale di ripercuotersi, sul mercato interno; c) raccoglie e analizza informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni irrogate e le azioni correttive intraprese; d) istituisce una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da autorità di supervisione o derivanti dalle attività dell'Autorità, e la tiene aggiornata; e) analizza le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condivide tali analisi con i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere; f) sostiene l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che incidono sul mercato interno di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640; g) sostiene, agevola e rafforza la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, anche partecipando a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT; h) rilascia pubblicazioni e offre formazione, nonché altri servizi su richiesta, al fine di sensibilizzare e affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; i) riferisce alla Commissione i casi in cui l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, rileva che uno Stato membro ha recepito la direttiva (UE) 2024/1624 in modo errato o incompleto; j) intraprende ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi di cui all', paragrafo 2. 2.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti di soggetti obbligati selezionati: a) garantisce il rispetto dei soggetti obbligati selezionati agli obblighi loro applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2023/1113, compresi gli obblighi relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate; b) effettua revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se le politiche, le procedure e i controlli interni messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per soddisfare i requisiti ad essi applicabili, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, applicare misure amministrative, irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai sensi degli ; c) partecipa alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi di supervisione AML/CFT, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione; d) sviluppa e mantiene aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti mediante questionari strutturati e altri strumenti online od offline. 3.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore finanziario: a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione; b) effettua valutazioni periodiche per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse, dei poteri e delle strategie adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT, e rende disponibili i risultati di tali valutazioni; c) adotta, in risposta a una richiesta dei supervisori del settore finanziario affinché assuma la supervisione diretta o di propria iniziativa, misure adeguate in circostanze eccezionali che richiedono l'intervento dell'Autorità e relative alla conformità o all'esposizione al rischio dei soggetti obbligati non selezionati; d) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario; e) contribuisce, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di elevati livelli di supervisione in materia di AML/CFT, anche in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi AML/CFT relativi a sanzioni finanziarie mirate; f) coordina gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore AML/CFT; g) fornisce assistenza, in materia AML/CFT, ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore finanziario; h) risolve, con effetto vincolante, i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT, a seguito di una richiesta specifica di cui alla lettera g). 4.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario: a) tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione; b) coordina le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT; c) in materia AML/CFT, indaga su potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, formulare raccomandazioni su come porre rimedio alle violazioni individuate e, qualora i supervisori o le autorità pubbliche non si conformino alle raccomandazioni, emette segnalazioni che identifichino le misure da attuare per attenuare gli effetti della violazione; d) effettua riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT; e) contribuisce alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT; f) agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT del settore non finanziario; g) fornisce assistenza ai supervisori del settore non finanziario, su loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario in caso di disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT. Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi. 5.   L'Autorità svolge i compiti seguenti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri: a) tiene un elenco aggiornato delle FIU all'interno dell'Unione; b) monitora i cambiamenti nel quadro giuridico delle FIU, nonché nella loro organizzazione, concentrandosi sulle risorse per lo svolgimento dei loro compiti; c) sostiene il lavoro delle FIU e contribuisce a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le FIU; d) contribuisce all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU; e) sviluppa metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU in relazione a casi transfrontalieri; f) istituisce, coordina, organizza e agevola lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU; g) fornisce assistenza alle FIU, a seguito delle loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU; h) effettua verifiche inter pares delle attività delle FIU al fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e individuare le migliori pratiche; i) sviluppa e mette a disposizione delle FIU strumenti e servizi per potenziarne le capacità di analisi, come anche servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net; j) sviluppa, condivide e promuove le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette; k) su richiesta delle FIU, fornisce loro formazione e assistenza specializzata, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone; l) sostiene, su richiesta delle FIU, la loro interazione con i soggetti obbligati fornendo conoscenze di esperti ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU; m) prepara e coordina le valutazioni e le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 6.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il diritto dell'Unione applicabile sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.
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