Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 mag 2024
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624 e all' della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:
1)
«soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell';
2)
«soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;
3)
«sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;
4)
«autorità non preposta all'AML/CFT»:
a)
un'autorità competente quale definita all', paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
b)
la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;
c)
l'autorità di risoluzione designata in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE;
d)
l’autorità designata, quale definita all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;
e)
l’autorità competente, quale definita all', punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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