Art. 56

Struttura amministrativa e di gestione

In vigore dal 31 mag 2024
Struttura amministrativa e di gestione La struttura dell'Autorità prevede: a) un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all'; b) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'; c) un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all'; d) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'; e) una commissione amministrativa del riesame, che svolge i compiti di cui all'.
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