Art. 56
Struttura amministrativa e di gestione
In vigore dal 31 mag 2024
Struttura amministrativa e di gestione
La struttura dell'Autorità prevede:
a)
un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all';
b)
un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all';
c)
un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all';
d)
un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all';
e)
una commissione amministrativa del riesame, che svolge i compiti di cui all'.
Storico versioni
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