Art. 71

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 31 mag 2024
Compiti del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è competente per la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere e, per quanto possibile, geografico in seno ad essa. In particolare, il direttore esecutivo è competente per: a) attuare le decisioni adottate dal comitato esecutivo; b) predisporre il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo previa consultazione della Commissione; c) attuare il documento unico di programmazione e riferire al comitato esecutivo in merito alla sua attuazione; d) predisporre il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione; e) predisporre un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti alla Commissione, al consiglio generale e al comitato esecutivo; f) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario; g) elaborare una strategia antifrode per l'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per approvazione; h) predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'Autorità; i) predisporre, nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità a norma dell' e dare esecuzione al bilancio a norma dell'; j) elaborare e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici, che sono sviluppati o acquistati dall'Autorità, nonché un sufficiente finanziamento della sicurezza informatica; k) attuare il programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto il controllo del comitato esecutivo; l) predisporre un progetto di relazione che descriva tutte le attività dell'Autorità con una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative. 2.   Il direttore esecutivo adotta altre misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento. 3.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso di conseguenza un accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
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Compiti del direttore esecutivo (Art. 71 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo