Art. 79
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 31 mag 2024
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
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