Art. 80

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 31 mag 2024
Rendicontazione e discarico 1.   Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1). 2.   Entro il 31 marzo dell'anno N+1, l'Autorità trasmette la relazione annuale sulla sua gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 3.   Entro il 31 marzo dell'anno N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti. 4.   Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità. Entro il 30 settembre dell'anno N+1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al comitato esecutivo. 5.   Entro il 1o luglio dell'anno N+1, il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 6.   Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1. 7.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario interessato, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 8.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.
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