Art. 82

Misure antifrode

In vigore dal 31 mag 2024
Misure antifrode 1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché l' del regolamento delegato (UE) 2019/715. 2.   L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (42) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità. 3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità.
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