Art. 84
Responsabilità e relazioni
In vigore dal 31 mag 2024
Responsabilità e relazioni
1. L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento.
2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'. Per quanto riguarda gli orientamenti e le raccomandazioni formulati dall'Autorità a norma dell', la relazione contiene informazioni sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati nel corso dell'anno oggetto della relazione, nonché eventuali aggiornamenti pertinenti sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni precedentemente emanati. La relazione è resa pubblica e include qualsiasi altra informazione pertinente richiesta dal Parlamento europeo su base ad hoc. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.
3. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di supervisione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità fa una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai loro membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
4. Entro sei settimane da ogni riunione del consiglio generale, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto chiaro e completo dei lavori di tale riunione che consenta di comprendere le discussioni ivi tenutesi, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio generale relative a singoli soggetti obbligati o a dati riservati in materia di supervisione o FIU, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2.
5. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal loro ricevimento.
6. Su richiesta, il presidente dell'Autorità tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con le commissioni competenti del Parlamento europeo, quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi dei trattati. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.
7. Nell'informare il Parlamento europeo su questioni attinenti al contributo delle Autorità all'azione dell'Unione nei consessi internazionali, l'Autorità non divulga le informazioni ricevute nello svolgimento di tale compito se tali informazioni sono soggette a obblighi di riservatezza imposti da terzi.
Storico versioni
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