Art. 85
Disposizione generale
In vigore dal 31 mag 2024
Disposizione generale
1. Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. In deroga al paragrafo 1, il presidente dell'Autorità e i membri del comitato esecutivo di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono equiparati rispettivamente a un membro e al cancelliere del Tribunale per quanto riguarda gli emolumenti e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio (43). Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/300, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.
3. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le necessarie misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. L'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Autorità, compresi delegati delle FIU.
5. Il comitato esecutivo adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Autorità e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Dette norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale dell'Autorità. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il comitato esecutivo mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.
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