Art. 72
Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame
In vigore dal 31 mag 2024
Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame
1. L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli . L’ambito del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.
2. La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche in materia di AML/CFT, escluso il personale in servizio dell'Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti all'Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.
3. La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1620:oj#art-72