Art. 74

Decisioni soggette a riesame

In vigore dal 31 mag 2024
Decisioni soggette a riesame 1.   Una richiesta di riesame rispetto a decisioni adottate dall'Autorità a norma dell', paragrafo 1, e degli può essere presentata alla commissione amministrativa del riesame da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione. 2.   La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, all'Autorità entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza. 3.   Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità della richiesta di riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e comunque non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al comitato esecutivo affinché predisponga una nuova decisione. Il comitato esecutivo tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e adotta senza ritardo una nuova decisione. La nuova decisione abroga la decisione iniziale e la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure con una decisione modificata. 4.   Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 2 può comprendere una richiesta di sospensione dell'applicazione della decisione oggetto del procedimento di riesame. La commissione amministrativa del riesame può, se ritiene che le circostanze lo richiedano e tenendo conto del parere del comitato esecutivo, disporre la sospensione dell'applicazione della decisione in questione fino a quando il comitato esecutivo non adotti una nuova decisione a norma del paragrafo 3. Se la commissione amministrativa del riesame non decide in merito alla richiesta di sospensione entro 14 giorni, tale richiesta si considera respinta. 5.   Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame e la nuova decisione adottata dal comitato esecutivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti. 6.   L'Autorità adotta una decisione che stabilisce il regolamento interno della commissione amministrativa del riesame.
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Decisioni soggette a riesame (Art. 74 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo