Art. 57
Composizione del consiglio generale
In vigore dal 31 mag 2024
Composizione del consiglio generale
1. Il consiglio generale assume, alternativamente, la composizione di supervisione di cui al paragrafo 2 o la composizione FIU di cui al paragrafo 3.
2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione è composto da:
a)
il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
b)
i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto;
c)
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.
I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune, che è un rappresentante permanente o un rappresentante votante ad hoc, ai fini di ogni specifica riunione o procedura di voto. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità di vigilanza, il rappresentante comune unico può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità di vigilanza, senza diritto di voto.
Ogni autorità di vigilanza che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina, al suo interno, di un supplente di alto livello che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.
3. Il consiglio generale nella composizione FIU è composto da:
a)
il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
b)
i capi delle FIU, aventi diritto di voto;
c)
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.
Ciascuna FIU nomina al suo interno un supplente di alto livello che può sostituire il capo della FIU di cui al primo comma, lettera b), in caso di impedimento a partecipare di tale persona.
4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU può ammettere come osservatori i rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE e un rappresentante di ciascuna delle AEV in qualità di osservatori, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.
Le circostanze in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione elencati al primo comma devono essere invitati alle riunioni del consiglio generale sono specificate nel regolamento interno del consiglio generale e riflettono un accordo raggiunto tra l'Autorità e ciascuno di tali osservatori.
Altri osservatori possono essere ammessi su base ad hoc se approvati a maggioranza di due terzi dei membri votanti del consiglio generale nella composizione pertinente.
5. I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione o nella composizione FIU, senza diritto di voto, quando vengono discussi temi che rientrano nei loro settori di competenza, come stabilito dal presidente dell'Autorità e di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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