Art. 59

Indipendenza del consiglio generale

In vigore dal 31 mag 2024
Indipendenza del consiglio generale 1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti dal presente regolamento, il presidente dell'Autorità e i membri del consiglio generale nella composizione di supervisione e nella composizione FIU agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati. 2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti. 3.   Nel proprio regolamento interno, il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1620:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indipendenza del consiglio generale (Art. 59 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo