Art. 59
Indipendenza del consiglio generale
In vigore dal 31 mag 2024
Indipendenza del consiglio generale
1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti dal presente regolamento, il presidente dell'Autorità e i membri del consiglio generale nella composizione di supervisione e nella composizione FIU agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.
3. Nel proprio regolamento interno, il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
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